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Decreto Aiuti Quater – Nuova soglia esonero fringe benefit 3000 euro

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18 novembre è entrato in vigori  il DL 18 novembre 2022 n. 176 (cd. Decreto Aiuti quater), con misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Il Decreto  aumenta fino a 3.000 euro la soglia di esenzione dei fringe benefit che possono essere corrisposti dal datore di lavoro, già precedentemente  innalzati a 600 euro per il 2022 dal decreto Aiuti bis.

L’esenzione è applicabile  sia alla contribuzione previdenziale  che all’imposizione fiscale per il solo anno 2022 (art. 3, comma 10, D.L. n. 176/2022 di modifica dell’art. 12, c. 1, D.L. n. 115/2022).

Che cosa sono ricompresi nei fringe benefit?

Oltre ai “classici” come auto aziendale, telefoni e pc, sono ricomprese  anche le somme erogate o rimborsate, dai datori di lavoro ai lavoratori, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Ricorrendo queste ultime ipotesi  il datore di lavoro, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, dovrà acquisire e conservare delle autocertificazioni rilasciate dal dipendente comprovanti la giustificazione della somma spesa allegando le bollette per il quale il datore di lavoro offre il rimborso.

Si ricorda che non si tratta di “bonus” ma di fringe benefit, ovvero liberalità messe a disposizione del datore di lavoro con proprie risorse.

La valorizzazione dei fringe benefit deve avvenire in base al loro valore normale: si tratta, come stabilito dal TUIR, del prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 TUIR , nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

I benefit, proprio per la loro natura giuridica, sono erogabili anche ad personam e possono essere concessi sia ai  titolari di redditi di lavoro dipendente che ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L’agevolazione si applica limitatamente all’anno d’imposta 2022, e secondo il c.d. “principio di cassa allargata” vi rientrano anche i fringe benefit (anche i rimborsi) corrisposti entro  il 12 gennaio 2023.

Ai fini delle corretta applicazione della esenzione, il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui questo entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Particolare attenzione, infine, dovrà essere posta in fase di conguaglio fiscale, per quei fringe benefit che, soggetti a tassazione durante l’anno (ad esempio l’auto concessa al dipendente), sia sotto la nuova soglia di esenzione dei 3.000 euro. In questo caso occorrerà verificare il superamento o meno della soglia e nel caso conteggiare il nuovo imponibile esente sia fiscale che previdenziale.

I contatti dello Studio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti o approfondimenti.

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Matteo Atzori - Consulente del lavoro