I NUOVI CONGEDI PARENTALI

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Il nuovo D. Lgs n. 105/2022 aumenta il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali. Il D. Lgs 105/2022 ha altresì aumentato l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.

Cosa cambia?

Ogni genitore ha diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all’altro genitore. Si tratta di 3 mesi di congedo PERSONALI non cedibili e non cumulabili con l’altro coniuge.

Differentemente dalla precedente normativa che prevedeva un limite di coppia di massimo 6 mesi di congedo indennizzabile, con la conseguenza che, se un genitore avesse fruito di tutto il congedo indennizzato, all’altro genitore sarebbe residuata la sola fruizione di periodi di congedo non indennizzato.

Congedo trasferibile.

I genitori hanno altresì diritto
in alternativa tra loro a un ulteriore periodo di congedo retribuito della durata complessiva di tre mesi. Per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili (della durata di 3 mesi per ciascun genitore). I tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori.

Il limite dei NOVE MESI totali di congedo è riferito all’intero nucleo familiare sono composti dai:
– 3 mesi indennizzati non trasferibili in favore della madre e del padre;
– ulteriori 3 mesi utilizzabili da uno dei due.
AL NUCLEO FAMIALIARE, in aggiunta ai 3 mesi intrasferibili riconosciuti ad entrambi i genitori (3 + 3) il nuovo quadro normativo riconosce ulteriori 3 mesi di copertura Inps di congedo indennizzato, da fruire alternativamente per un totale di 9 MESI.

LIMITI MASSIMI DI CONGEDO

la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi
dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. il padre può fruire di massimo 6 mesi elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi ) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

In ultimo, la riforma normativa equipara la retribuzione media globale giornaliera s u cui parametrare il calcolo dell’indennità del congedo parentale a quella del congedo di maternità, disciplinata nell’articolo 23 del T.U, comprensiva, quindi del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima
mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati. Legge di Bilancio 2023 dal 1 gennaio 2023 ha aumentato l’indennità INPS spettante ai genitori da 30 a 80 della retribuzione per un solo mese dei 9 massimi concessi (gli altri 8 mesi restano indennizzati al 30%)

 

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