In G.U. il Decreto Carburante. Cambiano le regole per il 2023 per il c.d. “bonus carburante”
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto carburanti, diventano definitive le regole per l’anno 2023, della tassazione dei c.d. “Bonus carburante” che per l’anno in corso saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 è stata pubblicata la Legge n. 23 del 10 marzo 2023 di conversione del decreto Carburanti D.L. n. 5/2023.
Viene sancito che per l’anno 2023 possono essere erogati, a favore dei lavoratori dipendenti, “bonus carburanti” fino ad un valore massimo di 200 euro per i quali viene confermata l’esenzione fiscale, ma non quella previdenziale, dovendo pertanto il valore virtuale del bonus carburante essere assoggettato ad aliquota previdenziale sia carico del datore di lavoro che del lavoratore.
Assistiamo, dunque, ad una inversione di tendenza rispetto all’anno 2022, nel quale suddetti benefit erano esenti anche dalla base imponibile previdenziale.
E’ bene però ricordare che trattasi di somme a totale carico del datore di lavoro per le quali non sussiste nessun obbligo di corresponsione, rientrando le stesse nell’ambito delle liberalità.
A tal proposito, si ricorda, che nulla è cambiato in tema di fringe benefit, art 51 comma 3 del TUIR, il cui valore massimo di esenzione rimane ad oggi confermato ai 258,33 euro annui.
Rientrando il bonus carburante all’interno del fringe benefit in senso classico, si potrebbe configurare l’ipotesi di corresponsione di bonus carburante totalmente esenti fino ad un massimo di 258,33 euro, ai sensi dell’articolo 51 comma 3 del TUIR, ai quali potrebbero aggiungere ulteriori 200 euro di bonus carburante, ai sensi della legge 23/23 di conversione del Decreto carburanti, sui quali però si dovrà versare la contribuzione previdenziale.
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