regole della maternità flessibile Image by Freepik
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Nuove regole dall’Inps per la gestione della flessibilità della maternità obbligatoria. Si alleggeriscono gli adempimenti amministrativi a carico delle lavoratrici.

L’INPS, con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022, supera quanto disposto con il messaggio n. 13279/2007, cambiando le regole per la fruizione del congedo di maternità in forma flessibile, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001.

Si ricorda, infatti, che la norma prevede l’astensione obbligatoria dal parto due mesi prima l’epoca presunta del parto e tre mesi successivi.

È data facoltà alla lavoratrice, qualora non ci siano complicazioni o indicazioni mediche contrarie, di poter richieder la flessibilità ovvero astenersi ad esempio un mese prima e i quattro successivo al parto, sempre per un totale complessivo di cinque mesi.

L’Istituto, innova quanto precedente previsto, consentendo ora che la documentazione sanitaria utile a certificare l’idoneità della lavoratrice dipendente a posticipare il periodo di assenza dal lavoro non dovrà più essere prodotta all’Inps ma solamente al datore di lavoro (o al committente).

La presentazione della certificazione medica dovrà avvenire prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa o eventualmente impedirla, nel caso in cui questa comprometta la salute della gestante e del nascituro.

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Matteo Atzori - Consulente del lavoro