Nuovo Bonus per i lavoratori dipendenti. Con la mensilità del mese di competenza novembre 2022 in arrivo 150 euro, ma rispetto al precedente Bonus 200 la platea si restringe.

Nuovo Bonus per i lavoratori dipendenti

L’INPS, con circolare 17 ottobre 2022, n. 116, fornisce le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell’indennità una tantum di importo pari a 150 euro prevista in favore dei lavoratori dipendenti dal decreto Aiuti-ter.

L’articolo 18 del decreto Aiuti-ter  prevede che sia riconosciuta in via automatica (ma sempre previa autocertificazione del lavoratore sulla insussistenza di determinati requisiti), per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto-legge.

L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

La predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022 e gli altri requisiti posti dall’articolo 18, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre 2022).

L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.

Invece, l’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro e non è rapportata alla percentuale di part time.

L’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, sempre che gli stessi non abbiano un rapporto di lavoro attivo nel mese di novembre 2022

Il datore di lavoro recupererà le somme con il versamento dei contributi previdenziali del mese.

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Matteo Atzori - Consulente del lavoro